Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento Organizzativo, previsto all'art. 9 comma 3 dello Statuto ANACLI, disciplina i rapporti dell'Associazione con i propri Associati.

Il presente Regolamento Organizzativo stabilisce:

  1. i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano al programma genetico delle razze bovine Charolaise e Limousine;
  2. le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra gli Allevatori Soci e l'Associazione, garantendo loro la parità di trattamento;
  3. le modalità di votazione nelle Assemblee Separate Territoriali;
  4. le modalità di votazione in Assemblea Generale;
  5. le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, e, in generale, di tutti gli Organi Associativi.

Art. 2 - Diritti degli Allevatori partecipanti al Programma Genetico

Gli allevatori Soci dell'ANACLI, che allevano bovini delle Razze Charolaise e Limousine iscritti al Programma Genetico, hanno il diritto di:

  • partecipare al Programma Genetico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine;
  • ottenere la registrazione e l'iscrizione degli animali delle Razze Bovine Charolaise e Limousine nei rispettivi registri e sezioni del Libro Genealogico, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare del Libro Genealogico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine e nelle Norme Tecniche;
  • partecipare alla prova di performance ed alla valutazione genetica, secondo le modalità previste nel Disciplinare del Libro Genealogico e nelle Norme Tecniche;
  • ottenere, se disponibili, i risultati della prova di performance e della valutazione genetica dei propri animali;
  • ottenere il rilascio del certificato genealogico, del certificato di origine e dell'attestato di iscrizione al Libro Genealogico per i bovini iscritti alle Sezioni e Classi del Libro Genealogico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine, secondo le modalità stabilite dalle Norme Tecniche;
  • accedere ai servizi forniti dall'ANACLI in relazione al Programma Genetico;
  • partecipare alla definizione ed allo sviluppo del Programma Genetico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare del Libro Genealogico e nelle Norme Tecniche.

Art. 3 - Doveri degli Allevatori iscritti e partecipanti al programma genetico

Gli Allevatori Soci dell'ANACLI, che allevano bovini delle razze Charolaise e Limousine iscritti al Libro Genealogico, hanno il dovere di rispettare lo Statuto ANACLI, il Disciplinare del Libro Genealogico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine, le Norme Tecniche, le delibere della Commissione Tecnica Centrale (CTC) e le disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Art. 4 - Risoluzione delle controversie tra Allevatori e Associazione

Fermo restando quanto stabilito dal Disciplinare del Libro Genealogico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine vigente, per le infrazioni alle norme contenute in tale Disciplinare del Libro Genealogico, alle Norme Tecniche, alle delibere della Commissione Tecnica Centrale ed alle disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, l'Allevatore è passibile delle seguenti sanzioni da applicarsi con criteri di proporzionalità:

  1. ammonimento;
  2. sospensione temporanea dal Programma Genetico;
  3. esclusione dal Programma Genetico;
  4. radiazione dal Libro Genealogico dell'intero allevamento aderente al Programma Genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati (anagrafici, riproduttivi, produttivi o genomici) con particolare riguardo al riconoscimento dell'ascendenza;
  5. denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio Centrale; l'Allevatore interessato può presentare ricorso con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della relativa comunicazione.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da:

  • i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • due Esperti in Zootecnia nominati dalla CTC tra i componenti designati dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia nella CTC stessa, o, in mancanza, l'Esperto in Zootecnia designato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia nella CTC ed un ulteriore componente individuato dalla CTC tra i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni in tale Commissione.

Detta Giunta, una volta istituita, rimane in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Art. 5 - Diritto di partecipazione alle Assemblee Separate Territoriali (AST)

Ai sensi dell'art.9 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associazione, alle Assemblee Separate Territoriali e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai Soci in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi di cui all'art.7 secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Fermo restando quanto previsto dall'art 6 sulle candidature a delegato all'Assemblea Generale ed a componente del Consiglio Direttivo, la regolarizzazione del pagamento delle quote e dei contributi potrà avvenire anche in sede assembleare.

Sono legittimati ad intervenire alle Assemblee Separate Territoriali e dispongono dell'elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto sopra previsto:

  • per i Soci "Imprese Individuali": il titolare dell'impresa o, su delega scritta di questo, chi collabora nell'impresa (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado);
  • per i Soci "Società di persone": il rappresentante legale o, in caso di "società semplice" e "in accomandita semplice", uno dei soci o soci accomandatari, previa delega conferita dal rappresentante legale;
  • per i Soci, "Società di capitali", incluse le "Società Cooperative": il rappresentante legale o, su delega del rappresentante legale, un componente del Consiglio di Amministrazione;

Per tutte le persone giuridiche, il rappresentante deve presentare, al momento della registrazione all'Assemblea, oltre al proprio documento di identità, anche una visura camerale aggiornata da cui risulti la sua qualifica di legale rappresentante dell'azienda/società/ente, ovvero un'autocertificazione accompagnata da copia del proprio documento di identità, attestante tale carica, secondo il modello reso disponibile dall'Associazione.

Art. 6 - Le Assemblee Separate Territoriali

Art. 6.1 - Modalità di votazione

Le deliberazioni – anche ove riguardino cariche o persone – sono assunte dall'Assemblea Separata Territoriale con il voto palese, qualora l'Assemblea non decida, con apposita delibera, l'adozione del voto segreto.

Qualora la maggioranza dei soci presenti o rappresentati nella singola Assemblea Separata Territoriale deliberi di procedere con lo scrutinio segreto in merito alla nomina dei delegati o ai candidati componenti il Consiglio Direttivo o ai candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo e dei Probiviri, le modalità di votazione sono indicate agli artt. 6.5, 6.6 e 6.7.

Art. 6.2 – Presentazione delle candidature a delegato

I Delegati all'Assemblea Generale sono eletti dalle Assemblee Separate Territoriali.

La determinazione in ordine ai territori di riferimento di ciascuna Assemblea Separata Territoriale, al numero dei Delegati da eleggere da parte di ciascuna, al Consigliere incaricato di presiederle ed alle convocazioni ed agli Ordini del Giorno compete al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale avviene nel rispetto della seguente procedura:

  • per ogni Assemblea Separata Territoriale, possono essere presentate una o più liste di candidati a Delegato all'Assemblea Generale; ciascuna lista deve contenere un numero di candidati corrispondente a quello determinato, per ciascuna Assemblea Separata, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi dell'art. 19 lettera f) dello Statuto;
  • la lista di candidati a Delegato all'Assemblea Generale, compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Associazione, deve pervenire mediante comunicazione all'indirizzo PEC dell'Associazione indicato nella convocazione entro 72 ore dalla data di prima convocazione di ciascuna Assemblea Separata Territoriale;
  • sono considerate valide esclusivamente le liste di candidati a Delegato all'Assemblea Generale relative a Soci in regola ai sensi dell'art.9 dello Statuto al momento della presentazione della lista dei Delegati; qualora la lista di candidati a Delegato all'Assemblea Generale contenga un candidato non in regola ai sensi dell'art.9 dello Statuto, l'intera lista sarà considerata non valida;
  • non è ammessa la candidatura di una stessa persona in più liste: non verranno, pertanto, considerate valide liste che contengano anche un solo nominativo in comune;
  • la lista di candidati a Delegato all'Assemblea Generale deve essere inviata da uno dei candidati all'indirizzo PEC dell'Associazione indicato nella convocazione e deve essere accompagnata dall'accettazione della candidatura a Delegato all'Assemblea Generale da parte di tutti i componenti della lista; l'accettazione deve avvenire su apposito modulo messo a disposizione dall'Associazione e sottoscritto dal candidato a Delegato all'Assemblea Generale con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità oppure con firma digitale del candidato a Delegato;
  • la lista dei candidati a Delegato all'Assemblea Generale è valida anche se i candidati sono assenti all'Assemblea Separata Territoriale di riferimento, purché sia presente almeno uno dei candidati;
  • sono eletti Delegati all'Assemblea Generale i candidati indicati nella lista che ha riportato il maggior numero di voti;
  • I Delegati eletti durano in carica fino all'espletamento dell'Assemblea Generale per la quale sono stati nominati ed esprimono il loro diritto di voto con vincolo di mandato ricevuto dalle rispettive Assemblee Separate Territoriali.

Art. 6.3 – Presentazione delle candidature a componente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 9 componenti, eletti dall'Assemblea Generale dell'Associazione tra i Soci in regola ai sensi dell'art.9 dello Statuto e ripartiti come da tabella seguente, al fine di assicurare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la rappresentanza delle razze e delle zone geografiche:

Assemblee Separate TerritorialiN° consiglieri razza LimousineN° consiglieri razza Charolaise
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia21
Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e Molise21
Sardegna10
Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna20

Compete al Consiglio Direttivo, prima di ogni rinnovo delle cariche, la verifica della rispondenza della rappresentanza delle razze e delle zone geografiche, di cui alla tabella precedente, all'effettivadistribuzione delle aziende e delle razze sul territorio. Qualora da tale verifica emerga l'esigenza dell'adeguamento della tabella, viene attribuito al Consiglio Direttivo il potere di apportare alla stessa le modifiche necessarie, da sottoporre alla ratifica da parte dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 52 del 11/05/2018, non sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione i Soci che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui viene delegata l'attività di raccolta dei dati in allevamento, ai sensi dell'art.4, comma 2 dello stesso Decreto. Non possono, inoltre, essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i membri dell'Organo di Controllo ed i dipendenti dell'Associazione.

L'elezione dei candidati a componenti il Consiglio Direttivo avviene tramite la presentazione di una o più liste contenenti un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio Direttivo determinato secondo la tabella sopra riportata. Le liste dei candidati a componenti il Consiglio Direttivo devono rispettare la rappresentanza delle razze e delle zone geografiche di cui alla tabella sopra riportata.

Le liste dei candidati a componenti il Consiglio Direttivo, compilate utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Associazione, devono pervenire mediante comunicazione all'indirizzo PEC dell'Associazione indicato nella convocazione entro 72 ore dalla data di prima convocazione della prima Assemblea Separata Territoriale.

I candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo devono essere Allevatori Soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, ai sensi dell'art.9. Sono considerate valide esclusivamente le liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo relative a Soci in regola ai sensi dell'art.9 dello Statuto al momento della presentazione della lista stessa; qualora la lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo contenga un candidato non in regola ai sensi dell'art.9 dello Statuto l'intera lista sarà considerata non valida.

Non è ammessa la candidatura di una stessa persona in più liste: non verranno, pertanto, considerate valide liste che contengano anche un solo nominativo in comune;

La lista dei candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo deve essere inviata da uno dei candidati all'indirizzo PEC dell'Associazione indicato nella convocazione e deve essere accompagnata dall'accettazione della candidatura da parte di tutti i componenti della lista; l'accettazione deve avvenire su apposito modulo messo a disposizione dall'Associazione e sottoscritto dal candidato con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità, oppure con firma digitale.

L'Associazione verifica i requisiti di ammissibilità e le eventuali incompatibilità di legge dei candidati e provvede a darne comunicazione al candidato che ha inviato la lista a mezzo PEC.

La lista dei candidati a componenti del Consiglio Direttivo è valida anche se i candidati sono assenti alle Assemblee, purché in ogni Assemblea Separata Territoriale sia presente, salvo impedimento documentato, almeno uno dei candidati a componente del Consiglio Direttivo afferente all'Assemblea Separata Territoriale di riferimento.

Ogni Assemblea Separata Territoriale è chiamata ad esprimersi su tutte le liste presentate e valide dei candidati a componenti del Consiglio Direttivo. La lista dei candidati a componenti del Consiglio Direttivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'Assemblea Separata Territoriale costituirà vincolo di mandato per i delegati all'Assemblea Generale eletti nella stessa Assemblea Separata Territoriale.

Art. 6.4 – Presentazione delle candidature alla carica di componente l'Organo di Controllo e dei Probiviri

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 c.c., eletti dall'Assemblea Generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell'art.2398 c.c.

Ai sensi dell'art.25 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, di cui uno indicato dalla Federazione delle Associazioni Nazionali di Specie e Razza nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge, uno nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia ed uno eletto dall'Assemblea dei Soci. Qualora, entro la data di prima convocazione della prima Assemblea Separata Territoriale, non pervenga la nomina del proboviro da parte del Ministero competente, si procederà all'elezione di due probiviri da parte dell'Assemblea, mentre il terzo sarà designato dalla Federazione delle Associazioni Nazionali di Specie e Razza.

L'elezione dei candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo e di componenti il Collegio dei Probiviri avviene tramite la presentazione di una o più liste, ciascuna delle quali deve contenere, pena esclusione, i seguenti nominativi:

  • n. 3 nominativi di candidati alla carica di componenti effettivi dell'Organo di Controllo, di cui il primo nominativo candidato alla carica di Presidente dell'Organo medesimo e n. 2 nominativi di candidati alla carica di componenti supplenti dell'Organo di Controllo;
  • n. 2 nominativi di candidati alla carica di componente il Collegio dei Probiviri indicati in ordine di preferenza, di modo che il secondo candidato entri a far parte del Collegio in caso di mancata nomina del membro ministeriale.

I candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo devono disporre dei requisiti di cui agli artt. 2397 e 2399 c.c. al momento della presentazione della lista. Qualora la lista dei candidati contenga un candidato privo dei requisiti di cui agli artt. 2397 e 2399 c.c. l'intera lista sarà considerata non valida.

Le liste dei candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo e di componenti il Collegio dei Probiviri, compilate utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Associazione, devono pervenire mediante comunicazione all'indirizzo PEC dell'Associazione indicato nella convocazione entro 72 ore dalla data di prima convocazione della prima Assemblea Separata Territoriale. Tali liste devono essere inviate da uno dei candidati o da uno dei Soci in regola ai sensi dell'art.9 dello Statuto all'indirizzo PEC dell'Associazione indicato nella convocazione e devono essere accompagnate dall'accettazione delle candidature da parte di tutti i componenti delle liste; l'accettazione deve avvenire su apposito modulo messo a disposizione dall'Associazione e sottoscritto dai candidati con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità, oppure, con firma digitale.

Le liste alla carica di componenti l'Organo di Controllo e di componenti il Collegio dei Probiviri sono valide anche se i candidati sono assenti alle Assemblee Separate Territoriali.

Ogni Assemblea Separata Territoriale è chiamata ad esprimersi su tutte le liste presentate e valide dei candidati a componenti l'Organo di Controllo ed a componenti il Collegio dei Probiviri. Per ciascun Organo, la lista che ha riportato il maggior numero di voti nell'Assemblea Separata Territoriale costituirà vincolo di mandato per i delegati all'Assemblea Generale eletti nella stessa Assemblea Separata Territoriale.

Art. 6.5 - Elezione dei delegati

Fermo restando quanto previsto dall'art.6.1 del presente Regolamento, qualora la maggioranza dei soci presenti o rappresentati nella singola Assemblea Separata Territoriale deliberi di procedere con lo scrutinio segreto alla nomina dei Delegati, le modalità di votazione sono le seguenti.

  • Il Presidente dell'Assemblea costituisce il seggio elettorale nominando due scrutatori ed un segretario;
  • Il segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale del collegio degli scrutatori, che deve essere sottoscritto dai componenti del seggio medesimo, recare il timbro dell'Associazione e restare custodito agli atti dell'Assemblea;
  • Nel verbale degli scrutatori, deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, decisioni del Presidente, sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale. Devono, inoltre, essere riportate a verbale il numero delle schede consegnate, quelle votate, quelle valide, quelle bianche e quelle annullate, nonché i voti presi da ciascuna lista di Delegati all'Assemblea Generale e la successiva proclamazione della lista di Delegati all'Assemblea Generale eletta;
  • Le schede elettorali per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale devono recare timbro dell'Associazione ed essere siglate dal Segretario del seggio elettorale. Su tali schede, devono essere riportate le liste dei candidati a Delegato all'Assemblea Generale. Il voto deve essere espresso contrassegnando la casella posta al di sopra di ciascuna lista dei candidati a Delegato all'Assemblea Generale. Deve essere contrassegnata una sola lista. Qualora vengano contrassegnate più liste, la scheda di votazione sarà ritenuta nulla;
  • Qualsiasi segno, posto al di fuori delle apposite caselle o degli spazi predisposti che rende incomprensibile la volontà di voto, rende nulla la scheda come pure voti espressi su schede che non siano timbrate e siglate dal segretario del seggio elettorale;
  • L'astensione si intende manifestata quando la scheda non contiene segni né indicazioni di alcun genere;
  • Il Presidente dell'Assemblea dà inizio alle votazioni e dichiara la chiusura delle stesse una volta concluse le operazioni elettorali. Il Presidente dell'Assemblea Separata Territoriale, udito il parere del seggio elettorale, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa;
  • Al termine dello scrutinio delle schede, il Presidente proclama immediatamente la lista dei delegati all'Assemblea Generale eletti.

Qualora si rendesse necessario, sono ammessi sistemi di votazione che prevedono l'ausilio di applicazioni informatiche che devono garantire l'attribuzione dei voti ai Soci aventi diritto al voto. È inoltre ammessa la possibilità che le riunioni si tengano anche esclusivamente in modalità "remota", secondo le modalità di volta in volta stabilite e comunicate.

Art. 6.6 – Espressione del voto in merito ai componenti del Consiglio Direttivo

Fermo restando quanto previsto dall'art.6.1 del presente Regolamento, qualora la maggioranza dei Soci presenti o rappresentati nella singola Assemblea Separata Territoriale deliberi di procedere con lo scrutinio segreto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, le modalità di votazione sono le seguenti.

  • Il Presidente dell'Assemblea costituisce il seggio elettorale nominando due scrutatori ed un segretario;
  • Il segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale del collegio degli scrutatori, che deve essere sottoscritto dai componenti del seggio medesimo, recare il timbro dell'Associazione e restare custodito agli atti dell'Assemblea;
  • Nel verbale degli scrutatori, deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, decisioni del Presidente, sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale. Devono, inoltre, essere riportate a verbale il numero delle schede consegnate, quelle votate, quelle valide, quelle bianche e quelle annullate, nonché i voti presi da ciascuna lista di candidati a componenti del Consiglio Direttivo e la successiva proclamazione della lista di candidati a componenti del Consiglio Direttivo eletta;
  • Le schede elettorali per l'elezione dei candidati a componenti del Consiglio Direttivo devono recare timbro dell'Associazione ed essere siglate dal Segretario del seggio elettorale. Su tali schede devono essere riportate le liste dei candidati a componenti del Consiglio Direttivo. Il voto deve essere espresso contrassegnando la casella posta al di sopra di ciascuna lista. Deve essere contrassegnata una sola lista. Qualora vengano contrassegnate più liste, la scheda di votazione sarà ritenuta nulla;
  • Qualsiasi segno, posto al di fuori delle apposite caselle o degli spazi predisposti che rende incomprensibile la volontà di voto, rende nulla la scheda come pure voti espressi su schede che non siano timbrate e siglate dal segretario del seggio elettorale;
  • L'astensione si intende manifestata quando la scheda non contiene segni né indicazioni di alcun genere;
  • Il Presidente dell'Assemblea dà inizio alle votazioni e dichiara la chiusura delle stesse una volta concluse le operazioni elettorali. Il Presidente dell'Assemblea Separata Territoriale, udito il parere del seggio elettorale, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa;
  • Al termine dello scrutinio delle schede, il Presidente proclama immediatamente lista di candidati a componenti del Consiglio Direttivo eletta.

Qualora si rendesse necessario, sono ammessi sistemi di votazione che prevedono l'ausilio di applicazioni informatiche che devono garantire l'attribuzione dei voti ai Soci aventi diritto al voto. È inoltre ammessa la possibilità che le riunioni si tengano anche esclusivamente in modalità "remota", secondo le modalità di volta in volta stabilite e comunicate.

Art. 6.7 – Espressione del voto in merito ai componenti l'Organo di Controllo e dei Probiviri

Fermo restando quanto previsto dall'art.6.1 del presente Regolamento, qualora la maggioranza dei Soci presenti o rappresentati nella singola Assemblea Separata Territoriale deliberi di procedere con lo scrutinio segreto alla nomina dei componenti l'Organo di Controllo e dei Probiviri, le modalità di votazione sono le seguenti.

  • Il Presidente dell'Assemblea costituisce il seggio elettorale nominando due scrutatori ed un segretario;
  • Il segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale del collegio degli scrutatori, che deve essere sottoscritto dai componenti del seggio medesimo, recare il timbro dell'Associazione e restare custodito agli atti dell'Assemblea;
  • Nel verbale degli scrutatori, deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, decisioni del Presidente, sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale. Devono, inoltre, essere riportate a verbale il numero delle schede consegnate, quelle votate, quelle valide, quelle bianche e quelle annullate, nonché i voti presi da ciascuna lista di candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo e dei Probiviri e la successiva proclamazione della lista di candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo e dei Probiviri eletta;
  • Le schede elettorali per l'elezione dei candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo e dei Probiviri devono recare timbro dell'Associazione ed essere siglate dal Segretario del seggio elettorale. Su tali schede devono essere riportate le liste dei candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo e dei Probiviri. Il voto deve essere espresso contrassegnando la casella posta al di sopra di ciascuna lista. Deve essere contrassegnata una sola lista. Qualora vengano contrassegnate più liste, la scheda di votazione sarà ritenuta nulla;
  • Qualsiasi segno, posto al di fuori delle apposite caselle o degli spazi predisposti che rende incomprensibile la volontà di voto, rende nulla la scheda come pure voti espressi su schede che non siano timbrate e siglate dal segretario del seggio elettorale;
  • L'astensione si intende manifestata quando la scheda non contiene segni né indicazioni di alcun genere;
  • Il Presidente dell'Assemblea dà inizio alle votazioni e dichiara la chiusura delle stesse una volta concluse le operazioni elettorali. Il Presidente dell'Assemblea Separata Territoriale, udito il parere del seggio elettorale, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa;
  • Al termine dello scrutinio delle schede, il Presidente proclama immediatamente lista di candidati alla carica di componenti l'Organo di Controllo e dei Probiviri eletta.

Qualora si rendesse necessario, sono ammessi sistemi di votazione che prevedono l'ausilio di applicazioni informatiche che devono garantire l'attribuzione dei voti ai Soci aventi diritto al voto. È inoltre ammessa la possibilità che le riunioni si tengano anche esclusivamente in modalità "remota", secondo le modalità di volta in volta stabilite e comunicate.

Art. 6.8 – Attribuzione ai delegati del vincolo di mandato

A ciascuna Assemblea Separata Territoriale – oltre all'elezione dei delegati – compete di esprimersi in ordine all'attribuzione ai delegati nominati del vincolo di mandato su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale, e, pertanto, anche sui componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dei Probiviri.

Al termine della votazione dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dei Probiviri di cui ai precedenti art.6.6 e 6.7, il Presidente dell'Assemblea Separata Territoriale proclama per ciascun Organo Sociale (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Collegio dei Probiviri) la lista di candidati che ha ottenuto la maggioranza dei voti da parte dell'Assemblea Separata Territoriale, che costituirà vincolo di mandato per i delegati eletti dall' Assemblea Separata stessa all'Assemblea Generale.

Art. 7 - Modalità' di votazione in Assemblea Generale

I Delegati eletti nelle Assemblee Separate Territoriali partecipano alla Assemblea Generale con vincolo di mandato espresso dalle Assemblee che li hanno eletti.

Spetta ai Delegati eleggere i componenti degli Organi Sociali nell'Assemblea Generale.

Ai sensi dell'art.13 dello Statuto, l'Assemblea Generale delibera con voto palese.

Per ciascun Organo Sociale, sono eletti i candidati indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

E' nominato Presidente dell'Organo di Controllo la prima persona indicata nella lista dei candidati alla carica di componente effettivo dell'Organo di Controllo che ha riportato più voti.

Art. 8 - Validità, durata e deroghe

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale ed avrà efficacia immediata.

Art. 9 – Norma finale

Per quanto non disposto espressamente nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto e alla disciplina generale contenuta nel codice civile.