Capitolo I - Organizzazione

Art.1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018, l'Associazione Nazionale Allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine, di seguito denominata ANACLI, giuridicamente riconosciuta tramite iscrizione, dal 17.6.2004, al n. 267/2004 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche di Roma, tiene il Libro genealogico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione Calvana, Garfagnina, Mucca Pisana, Pontremolese, Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana nonché delle razze estere a limitata diffusione in Italia Aberdeen Angus, Angler, Aubrac, Beefmaster, Blonde d'Aquitaine, Dexter, Highland, Salers e Wagyu ed è riconosciuta quale "Ente selezionatore" ai fini della realizzazione dei relativi "Programmi genetici" secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

I Programmi genetici sono svolti nel territorio nazionale secondo le norme previste dai successivi articoli e hanno come scopo la conservazione, la tutela e la valorizzazione delle razze bovine autoctone ed estere a limitata diffusione in Italia. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito "Autorità Competente".

Art. 2

I programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione rappresentano lo strumento per la conservazione, la tutela e la valorizzazione delle razze.

I programmi genetici sono definiti per le:
a) razze autoctone a limitata diffusione;
b) razze estere a limitata diffusione in Italia.

Il libro genealogico delle razze autoctone a limitata diffusione, che è parte integrante di ciascun programma genetico, conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della conservazione delle popolazioni, con particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica, promuovendone al contempo la valorizzazione economica.

Il libro genealogico delle razze estere a limitata diffusione in Italia, che è parte integrante di ciascun programma genetico, conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine di una loro corretta utilizzazione in piani di accoppiamento in purezza, per l'incrocio o per il loro impiego in eventuali programmi nazionali di miglioramento genetico.

Art. 3

Le razze autoctone a limitata diffusione oggetto del presente disciplinare sono:
- Calvana;
- Garfagnina;
- Mucca Pisana;
- Pontremolese;
- Sarda;
- Sardo Bruna;
- Sardo Modicana.

Eventuali denominazioni alternative delle razze autoctone, ovvero denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono riportate nelle Norme Tecniche.

Le razze estere a limitata diffusione in Italia di cui all'art. 2 comma 2 lett. b), eventualmente riconosciute, saranno riportate e descritte nelle Norme Tecniche approvate dall'Autorità competente su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale (CTC).

L'ammissione di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti, previa delibera della CTC, devono essere approvate dall'Autorità competente.

Art. 4

Allo svolgimento dell'attività dei Programmi genetici l'ANACLI, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3 e 5 del D.lgs n. 52, provvede mediante:
- la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- l'Ufficio Centrale (UC);
- il Corpo degli Esperti.

Art. 5

La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione delle razze autoctone e a limitata diffusione, con particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica. Essa provvede altresì a valutare l'adozione di ogni altra attività o iniziativa utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e al mantenimento delle razze bovine interessate dalle attività dei presenti Programmi genetici e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di questioni specifiche.

Della CTC fanno parte:
- 1 funzionario tecnico dell'Autorità competente, dalla stessa nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- 1 funzionario tecnico rappresentante di ogni Regione o Provincia autonoma, nominato dal rispettivo Assessorato all'Agricoltura, in cui sia maggiormente diffusa una delle razze autoctone interessate dal presente disciplinare;
- 3 Esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) – Centro di ricerca Zootecnia a Acquacoltura, nominati dall'Autorità competente;
- 1 allevatore per razza, fino ad un massimo di 3 totali, di volta in volta designati dall'Associazione, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione.

Per motivi di opportunità e per garantire uniformità nella gestione dei programmi genetici, 2 dei 3 esperti previsti, compreso il rappresentante del CREA, e il rappresentante dell’autorità competente nominati, saranno unici per le varie Commissioni Tecniche Centrali delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione.

Il direttore dell'ANACLI partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'ANACLI e le prescrizioni del presente disciplinare.

Le riunioni della CTC possono avvenire anche in modalità di videoconferenza.

La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'ANACLI.

La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.

Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.

Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza del Presidente assume la presidenza il vice Presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

L'ANACLI è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante dell'Autorità competente.

Art. 6

L'Ufficio Centrale provvede a:
a) espletare i compiti relativi al funzionamento dei Programmi genetici;
b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o deliberato dalla CTC;
c) raccogliere i dati e coordinare e controllare il lavoro delle organizzazioni eventualmente delegate a tale compito;
d) elaborare e pubblicare i dati rilevati e raccolti;
e) predisporre i certificati zootecnici e rilasciare i documenti ufficiali dei Programmi genetici;
f) verificare la qualità dei dati forniti, qualora l'attività di raccolta sia delegata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 52/2018
g) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il funzionamento dei Programmi genetici;
h) proporre per la nomina esperti di razza, ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.

Il responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della CTC è il direttore dell'ANACLI.

Art. 7

Il corpo degli esperti è composto da allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della razza o specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti dall'UC e sono nominati dall'ANACLI.

Gli esperti sono incaricati dell'effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal presente disciplinare. Gli esperti inoltre riscontrano, se del caso, l'assenza di cause di esclusione sui soggetti già iscritti.

L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.

Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti. L'assenza ingiustificata a due incontri consecutivi comporta automaticamente la cancellazione dal corpo degli esperti.

Pena la radiazione dal Corpo, l'esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall'UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

Se impossibilitati a svolgere gli incarichi ricevuti, gli esperti dovranno darne tempestiva comunicazione all‘UC.

L'inosservanza degli incarichi e l'assenza a due convocazioni consecutive comportano la sospensione dagli incarichi.

L'attività relativa agli incarichi assegnati a ciascun esperto dovrà essere svolta, salvo giustificato motivo, entro i 30 gg successivi alla data di protocollo, pena l'applicazione delle norme di cui al comma 8.

Capitolo II - Ammissione degli allevamenti e dei soggetti ai Programmi genetici

Art. 8

L'ammissione ad uno specifico programma genetico è richiesta all'UC, per iscritto, dagli allevatori interessati. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13 del regolamento UE 2016/1012 che:
a) si impegnino a svolgere attività di conservazione nei termini previsti dal programma genetico;
b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico di razza. L'Ufficio Centrale, se lo ritiene necessario, incarica un esperto per l'accertamento del possesso dei requisiti di razza degli animali presenti nell'allevamento ai fini della registrazione nella sezione supplementare di cui al successivo art.9.

L'allevatore/proprietario, per il quale l'UC non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso ai sensi dell'art. 15 comma 2.

L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché di coloro per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

I bovini iscritti possono essere sottoposti alla rilevazione di caratteri produttivi qualora previsti dal singolo programma genetico.

Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC. Il proprietario deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sui soggetti indicati dall'UC per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.

Su conforme parere della CTC, l'UC può rendere obbligatorio l'accertamento dell'ascendenza per tutti i soggetti di una determinata razza al fine di garantire una corretta gestione degli accoppiamenti, in particolare nel caso di popolazioni reliquia.

Art. 9

I requisiti per essere ammessi alle diverse sezioni del Libro genealogico sono:

  • A. Sezione principale, in cui sono iscritti:
    • maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale;
    • femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare.
  • B. Sezione supplementare, in cui sono registrati:
    • gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione principale previo accertamento, da parte di un esperto, del possesso dei requisiti di razza così come indicato nelle "Norme tecniche".

Il Programma genetico delle razze estere a limitata diffusione in Italia è articolato nella sola Sezione principale dove sono iscritti i soggetti maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione principale nonché tutti i soggetti iscritti alla sezione principale di libri genealogici di Paesi UE o di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti per la razza di appartenenza.

Per le razze a rischio di estinzione, in deroga al comma 1, possono essere iscritti alla sezione principale anche i maschi in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 lett. A.ii, previo parere della Commissione Tecnica Centrale;

I maschi iscritti alla sezione supplementare non sono ammessi alla riproduzione. Su conforme parere della CTC l'Ufficio centrale può consentire l'abilitazione alla riproduzione di maschi iscritti alla sezione supplementare per le razze a rischio d'estinzione e per le quali la limitatezza delle informazioni o l'eccessiva consanguineità lo rendano opportuno.

L'UC, su conforme parere della CTC, per non compromettere l'integrità di una razza a rischio d'estinzione, può inibire alla riproduzione i soggetti che presentino tare genetiche trasmissibili o caratteri di esclusione della razza, così come riportato nelle norme tecniche.

Per essere autorizzati all'inseminazione artificiale i soggetti maschi devono essere iscritti alla Sezione principale, essere in possesso di un esame morfologico positivo, secondo le modalità previste all'art.1 delle norme tecniche, ed avere test di parentela compatibile.

Capitolo III - Identificazione dei soggetti iscritti ai Programmi genetici

Art. 10

Gli animali, prima di essere iscritti nel libro genealogico, devono essere stati correttamente identificati secondo le prescrizioni della specifica normativa vigente.

Capitolo IV - Documenti ufficiali

Art. 11

Per il funzionamento dei Programmi genetici sono prescritti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico, secondo i modelli predisposti dall'Ufficio Centrale:
a) Scheda di esame morfologico;
b) albo allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico;
c) elenco soggetti iscritti alla Sezione principale distinti per razza;
d) elenco bovine iscritte alla Sezione principale distinte per razza;
e) elenco maschi iscritti alla Sezione principale distinti per razza;
f) elenco tori abilitati alla Inseminazione Artificiale distinti per razza;
g) certificato zootecnico per i riproduttori iscritti alla sezione principale e alla sezione supplementare.

I suddetti documenti sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato".

Art. 12

L'UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti ai Programmi genetici, agli allevamenti dove questi si trovano e i dati anagrafici e genealogici di bovini.

Capitolo V - Mostre ed altre manifestazioni ufficiali

Art. 13

Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano bovini iscritti ai Programmi genetici devono essere finalizzate prevalentemente alla promozione delle razze e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti.

Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate preventivamente all'UC e non devono avere finalità incompatibili con quelle del Programma genetico.

Capitolo VI – Diritti ed obblighi degli allevatori iscritti al Programma genetico

Art. 14

L'allevatore aderente al singolo Programma genetico si impegna:
a) a osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del Programma genetico;
b) a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
c) a fornire agli organi competenti del Programma genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
d) a consentire all'ANACLI l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
e) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle Programma genetico. Competente a valutare l'eventuale incompatibilità è l'UC;
f) a fornire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317 del 30 Aprile del 1996, delle aziende ove si trovano i soggetti bovini iscritti al Programma genetico.

L'allevatore aderente al singolo Programma genetico ha i seguenti diritti:
- Ammissione all'Albo allevatori e partecipazione al Programma genetico;
- Registrazione e iscrizione dei propri bovini nelle sezioni, di cui all'art. 9 del Disciplinare;
- Rilascio del certificato zootecnico per i bovini iscritti, come previsto dall'art 11 del Disciplinare;
- Accesso ai servizi forniti dall'ANACLI in relazione al programma genetico.

Art. 15

Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

  • radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genomici;
  • ammonimento;
  • sospensione temporanea dal programma genetico;
  • esclusione dell'allevatore dal programma genetico;
  • denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC, l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANACLI con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri di cui 2 nominati dal Comitato Direttivo ANACLI e che rimangono in carica 3 anni oltre all'Esperto in miglioramento genetico di nomina dell'Autorità competente in seno alla vigente CTC.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Capitolo VII – Finanziamento dell'Organizzazione

Art. 16

Al finanziamento delle attività dei Programmi genetici si provvede sia in sede centrale che periferica con:
- quote associative;
- contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- contribuiti comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- altre eventuali entrate.

Capitolo VIII – Disposizioni generali

Art. 17

Registri, certificati e moduli, e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'ANACLI hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 18

Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'ANACLI su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 19

Le norme tecniche, che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Programma genetico, vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.

Le eventuali modifiche delle norme tecniche, di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANACLI, previa delibera della CTC, devono venire trasmesse all'Autorità competente entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Libro Genealogico delle Razze Bovine italiane a limitata diffusione ed estere a limitata diffusione in Italia