Programma genetico
Disciplinare del Libro Genealogico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine
Art.1
1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale, il libro Genealogico delle razze bovine Charolaise e Limousine è gestito e tenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori Razze Charolaise e Limousine, di seguito denominata ANACLI, associazione giuridicamente riconosciuta, ai sensi del D.P.R. 10.2.2000 n. 361, tramite iscrizione, dal 17.6.2004, al n. 267/2004 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche di Roma, ed è regolato dal presente Disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.
Capitolo I - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 2
1. Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico delle razze bovine Charolaise e Limousine al fine di valorizzare la produzione sul piano tecnico ed economico degli animali allevati.
2. Le attività del Libro Genealogico sono svolte da ANACLI secondo le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, ultimo comma, del presente Disciplinare.
Art. 3
1. Allo svolgimento dell'attività del Libro Genealogico, ANACLI provvede mediante:
- la Commissione Tecnica Centrale (CTC)
- l'Ufficio Centrale (UC);
- gli Uffici periferici (UP);
- il Corpo degli esperti (CE).
Art. 4 Commissione Tecnica Centrale (CTC)
La Commissione Tecnica Centrale provvede a:
a) determinare i criteri per conseguire il miglioramento genetico della popolazione bovina iscritta al Libro Genealogico.
b) definire le norme tecniche e le metodologie da adottare per il conseguimento del miglioramento genetico;
c) predisporre le modifiche al presente Disciplinare.
Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
a) Un funzionario tecnico nominato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
b) Due funzionari tecnici nominati dai rispettivi Assessorati Regionali e/o Provinciali all'Agricoltura delle Regioni o Provincie autonome con il maggior numero di capi iscritti al libro genealogico rispettivamente delle razze bovine Charolaise e Limousine;
c) Sei rappresentanti degli allevatori nominati da ANACLI, tre per ciascuna delle due razze, scelti fra allevatori di comprovata competenza;
d) Un esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su una terna di nominativi proposta da ANACLI;
e) Un rappresentante del Ministero della salute – Servizi veterinari, nominato dallo stesso Ministero;
f) Un rappresentante nominato dall'AIA per i controlli funzionali;
g) Il Presidente dell' ANACLI o un suo delegato.
La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente.
Il responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto. In sua assenza le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente della Commissione Tecnica Centrale.
I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.
Dopo tre assenze consecutive i componenti decadono e debbono essere sostituiti.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
In assenza del Presidente della CTC le relative funzioni vengono svolte dal vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 5 Ufficio Centrale libro genealogico (UC)
1. L'UC provvede:
a) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico;
b) al coordinamento e controllo del lavoro degli UP con ispezioni anche ad allevamenti, in modo da assicurare uniforme e tempestiva applicazione del disciplinare e delle relative norme tecniche;
c) alla verifica dell'esecuzione delle valutazioni genetiche dei riproduttori secondo le disposizioni contenute nelle norme tecniche;
d) all'elaborazione e pubblicazione dei dati delle valutazioni genetiche;
e) alla stampa dei documenti e dei dati ufficiali;
f) alla diffusione di ogni altra pubblicazione inerente il libro genealogico.
Responsabile dell'applicazione del disciplinare del libro genealogico, delle norme tecniche e delle Delibere della Commissione Tecnica Centrale è il responsabile dell'UC del libro genealogico.
Art. 6 Uffici Periferici del libro genealogico (UP)
Gli UP provvedono:
a) ad espletare nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico previste dal presente disciplinare e dalle norme tecniche;
b) ad aggiornare, la base dati nazionale del libro genealogico secondo le procedure indicate dall'UC;
c) a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico, secondo le modalità stabilite dal disciplinare e dalle norme tecniche.
Le associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute, ed aderenti all' ANACLI, provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli UP del libro genealogico.
L'UC può provvedere direttamente, in via temporanea, alle sopraelencate attività in caso di inerzia da parte degli UP competenti.
L'ANACLI potrà unificare, qualora le condizioni dell'allevamento o l'aspetto organizzativo funzionale lo richiedano, in un solo ufficio le attività di due o più UP.
Responsabile dell'applicazione del disciplinare del libro genealogico, delle relative norme tecniche nonché delle delibere della CTC, per quanto di competenza degli UP, è il Direttore dell'Associazione allevatori di primo grado che tiene l'UP.
La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico negli Uffici periferici è svolta dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e Province autonome medesime.
Art. 7 Corpo degli Esperti (CE)
Il CE è retto da quanto stabilito nelle apposite norme tecniche predisposte dall'UC su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il CE è formato:
- Esperti di razza.
Provvedono a:
a) svolgere le valutazioni morfologiche dei soggetti, maschi e femmine, così come previsto dalle Norme Tecniche;
b) svolgere le valutazioni morfologiche dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal libro genealogico.
Capitolo II - AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI
Art. 8
1. L'ANACLI provvede all'istituzione ed all'aggiornamento di un apposito Albo degli allevatori aderenti al libro genealogico.
2. L'adesione al Libro Genealogico è volontaria.
3. L'allevatore interessato deve fare esplicita richiesta per iscritto all'UP competente per territorio, dichiarando di accettare il disciplinare e le norme tecniche.
4. Possono essere ammessi al libro genealogico gli allevamenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano costituiti da animali – giovani ed adulti – in possesso dei caratteri di razza;
b) impieghino per la riproduzione (in monta naturale o in fecondazione artificiale) solamente maschi iscritti al libro genealogico;
c) siano sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente;
d) siano sottoposti in forma regolare e continuativa ai controlli ufficiali della produzione effettuati dall'Associazione Italiana Allevatori secondo le norme del Disciplinare vigente che regola lo svolgimento dei controlli della produttività dei bovini da carne.
5. L'ammissione è deliberata dall'UP previa verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità e dopo giudizio di idoneità formulato da un esperto di razza relativamente al precedente punto 4.a).
6. L'Allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al libro genealogico può ricorrere all'UC il quale esprimerà il proprio giudizio inappellabile.
7. I centri di inseminazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale che operano per terzi, in quanto detentori di riproduttori iscritti al libro genealogico delle razze bovine Charolaise e Limousine, sono considerati a tutti gli effetti allevatori ammissibili al libro genealogico e pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare.
Art. 9
Il libro genealogico in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria si articola per ciascuna delle 2 razze nelle seguenti sezioni:
1. Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB)
2. Sezione Principale (SP)
3. Sezione Supplementare (SS)
Art. 10 Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB)
1. Al registro genealogico del giovane bestiame sono iscritti alla nascita i vitelli maschi e femmine che abbiano padre e madre iscritti a una delle sezioni del libro genealogico, esenti da malformazioni congenite e che siano in possesso dei requisiti riportati nelle Norme Tecniche.
2. L'iscrizione al registro genealogico del giovane bestiame è effettuata in base alla segnalazione dell'allevatore interessato ed effettuata in modo conforme a quanto stabilito nelle norme tecniche. L'UC e l'UP si riservano la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritengano opportuno, la prova dell'accertamento della paternità e/o maternità.
3. L'iscrizione al registro genealogico del giovane bestiame dei soggetti nati da trasferimento embrionale è consentita quando il trasferimento sia stato effettuato secondo i requisiti previsti dalle norme tecniche.
4. La nascita dei soggetti deve trovare rispondenza nell'archivio parti e salti in possesso dell'Ufficio Periferico competente, nonché nei registri di stalla e nella dichiarazione dei gruppi di monta, ove adottata per gli allevamenti allo stato brado o semibrado. Al registro genealogico del giovane bestiame sono iscritti anche i vitelli gemelli. L'origine gemellare dovrà figurare, in ogni caso, sui documenti genealogici e nei cataloghi delle mostre e dei concorsi ufficiali.
Art. 11
Alla Sezione Principale vengono iscritti i soggetti maschi e femmine che abbiano almeno due generazioni di ascendenti iscritti al libro genealogico identificati in conformità alla legislazione vigente e in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche. Detta Sezione può articolarsi in più Classi, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche.
Art. 12
Alla Sezione Supplementare vengono iscritti i soggetti non appartenenti alla Sezione Principale, identificati in conformità alla legislazione vigente che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche.
Detta Sezione può articolarsi in più classi, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche.
Art.13
I soggetti iscrivibili o già iscritti al Libro Genealogico vengono sottoposti a valutazione morfologica secondo modalità definite dalle norme tecniche.
Capitolo III - IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI
Art. 14
L'identificazione dei soggetti viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice conforme alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
Capitolo IV - MODALITA' DI RILEVAMENTO, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DATI E MODULI UFFICIALI
Art. 15
1. Per il funzionamento del Libro Genealogico è costituita presso l'ANACLI un'unica banca dati contenente le informazioni riguardanti gli allevamenti aderenti ed ogni singolo animale iscritto al libro genealogico.
2. La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentire l'agevole e tempestiva consultazione del Registro Genealogico Giovane Bestiame, della Sezione Principale e della Sezione supplementare di cui all'articolo 9 ed il rilascio di certificati ufficiali.
3. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni rilevate dagli UP e dagli esperti di razza mediante le procedure e i moduli approvati dall'UC del libro genealogico
4. Le informazioni contenute nella banca dati consentono la gestione informatica ed il mantenimento dell'Albo degli allevatori , dei registri e delle Sezioni del libro genealogico; la valutazione genetica dei riproduttori; il rilascio dei certificati ufficiali; il rilascio dei moduli di servizio nei modi e nei formati stabiliti dall'UC del libro genealogico di concerto con gli UP.
Art. 16
Sono moduli ufficiali del libro genealogico:
1. Scheda di valutazione morfologica, distinta per Charolaise e Limousine.
2. Certificato Genealogico
3. Certificato Genealogico internazionale per l'esportazione, rilasciato dall'UC.
4. Certificato di origine
5. Attestato di iscrizione al Libro Genealogico.
Ogni altro modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predisposto dall'Ufficio Centrale, in conformità alle indicazioni date dalla Commissione Tecnica Centrale.
Art. 17
1. Il certificato genealogico, il certificato di origine, l'attestato di iscrizione al Libro Genealogico vengono emessi dall'UC e rilasciati dagli UP per i bovini iscritti alle Sezioni e Classi del Libro Genealogico, secondo le modalità stabilite dalle Norme Tecniche.
Il certificato genealogico e il certificato di origine viene emesso a richiesta del proprietario dell'allevamento in cui è nato il soggetto.
Il certificato di origine viene emesso per i soggetti che abbiano meno di due generazioni iscritte.
Per le femmine di ascendenza sconosciuta può essere richiesto dal proprietario del soggetto.
L'attestato di iscrizione viene emesso ai fini della valorizzazione economica dei soggetti da macello.
2. Per ciascun soggetto iscritto può venire emesso un solo certificato Genealogico o di origine.
3. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato genealogico o di origine, sul quale peraltro deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato".
4. I certificati genealogici dei bovini esportati all'estero ed i certificati che accompagnano l'esportazione di seme, ovuli ed embrioni all'estero devono essere rilasciati dall'UC del libro genealogico secondo quanto previsto dalle NT.
Art. 18
L'UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'albo e alle caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei bovini presenti nella Base Dati del libro genealogico.
Art. 19
1. L'Ufficio Centrale provvede a divulgare periodicamente secondo le modalità stabilite dalla Commissione Tecnica Centrale l'elenco dei tori iscritti alla Sezione Principale del Libro Genealogico.
Capitolo V - QUALIFICHE SPECIALI MOSTRE E CONCORSI
Art. 20
1. Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico sono organizzate secondo l'apposito disciplinare, predisposto dall'UC, su conforme parere della CTC ed approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 21
Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio, secondo norme emanate dall'UC, su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Capitolo VI - VALUTAZIONI GENETICHE
Art. 22
Alle valutazioni genetiche dei riproduttori provvede l'ANACLI secondo le modalità previste nelle apposite norme tecniche.
Capitolo VII - OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E FINANZIAMENTO DEL LIBRO
Art. 23
L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al libro genealogico si impegna:
1. ad osservare il presente Disciplinare, le NT e le disposizioni impartite dall'UC del libro genealogico;
2. a concorrere al finanziamento delle attività del Libro con le quote stabilite dal competente UP.
3. ad ottemperare a quanto richiesto dalle NT ai fini dell'esecuzione dei controlli ponderali per i capi iscritti al presente libro genealogico e consentire l'effettuazione di detti controlli, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare vigente che regola controlli della produttività dei bovini da carne.
4. ad ottemperare all'osservanza delle disposizioni concernenti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e Registri, partecipazione a Mostre e ad altre Manifestazioni del Libro Genealogico;
5. a fornire, quando richiesto dai competenti organi del Libro Genealogico, chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento consentendo agli Uffici Provinciali ed all'Ufficio Centrale anche la possibilità di accedere a scopo di consultazione ai dati dell'Anagrafe Nazionale del Bestiame;
6. ad aderire ai programmi di valutazione genetica che siano deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico, nelle forme stabilite dalla stessa;
7. a sottoporre tutti i bovini ai controlli sanitari previsti dalle Leggi vigenti, a segnalare tempestivamente all'UP di appartenenza il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in stalla sino al ripristino delle condizioni suddette.
Art. 24
1. Per le infrazioni alle norme del presente Disciplinare, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:
a) ammonimento;
b) addebito del costo effettivo dei servizi relativi ai controlli funzionali e al libro genealogico;
c) sospensione dall'iscrizione al libro genealogico dei soggetti quando sia stata accertata una errata identificazione;
d) sospensione a tempo determinato dell'allevamento dal libro genealogico;
e) radiazione dell'allevamento dal libro genealogico;
f) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.
2. I provvedimenti di cui ai paragrafi precedenti sono adottati dall'UC su proposta o sentito il parere dell'UP competente per territorio.
3. per i capi di cui al punto d) ed e) è ammesso ricorso da parte dell'allevatore alla CTC.
Art.25
1. al finanziamento del libro genealogico si provvede in sede centrale con:
a) quote associative versate dagli Uffici Periferici;
b) proventi derivati dalla distribuzione agli Uffici Periferici dei moduli per Certificati Genealogici e per altri documenti ufficiali;
c) contributi pubblici Statali, Regionali, Comunitari, o di altra natura, in applicazione di Leggi ordinarie e straordinarie;
d) eventuali altri proventi
2. in sede periferica con:
a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente agli UP;
b) contributi pubblici Statali, Regionali, Comunitari, o di altra natura, in applicazione di leggi ordinarie e straordinarie;
c) eventuali altri proventi.
Capitolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26
Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico hanno valore ufficiale.
Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.
Art.27
Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o proposte dall'ANACLI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 28
Le Norme Tecniche che stabiliscono i requisiti che vengono richiesti per l'iscrizione dei soggetti al Libro comprese le norme disciplinanti l'inseminazione artificiale, il disciplinare per le prove di valutazione in stazione dei riproduttori , il disciplinare del corpo degli esperti e il disciplinare delle manifestazioni ufficiali sono deliberate dalla CTC ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.
Le modifiche alle Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Le modifiche che vengono proposte dall'ANACLI, previo conforme parere della CTC, devono venire trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.
Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque entro 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.
Libro Genealogico delle Razze Bovine Charolaise e Limousine
Libro Genealogico
Uno strumento di valorizzazione delle razze bovine Charolaise e Limousine.
SCOPRI DI PIÙRazza Charolaise
E' originaria della regione di Charolles in Francia, è diffusa in tutto il mondo.
SCOPRI DI PIÙRazza Limousine
Razza bovina da carne, originaria del Limousin, tra le più diffuse al mondo.
SCOPRI DI PIÙCircolari ANACLI
Ultime circolari inviate che siano pertinenti situazioni "in cantiere".
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